Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di imposizione sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione dell'attuale sistema che sottopone i redditi di lavoro dipendente e assimilati all'imposizione diretta al lordo, con graduale passaggio alla sottoposizione a tassazione dei soli relativi redditi netti, ferma restando la previsione di una quota minima esente;

          b) previsione che ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati al netto siano riconosciute le spese sostenute per la produzione del reddito sulla base del principio riconosciuto dall'articolo 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto alla percezione di una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, finalità connotanti la capacità contributiva desumibile dalla retribuzione corrisposta;

          c) introduzione di disposizioni volte a configurare una definizione unitaria degli oneri deducibili, tale da rispondere ai princìpi costituzionali richiamati nella lettera b);

          d) previsione di disposizioni transitorie, per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, le quali consentano di

 

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calcolare i redditi netti di lavoro dipendente e assimilati con una riduzione forfetaria minima del 20 per cento per i redditi lordi fino ad euro 75.000 e di una riduzione minima forfetaria del 12,5 per cento per i redditi lordi superiori al predetto limite, oltre al riconoscimento delle deduzioni di legge già attualmente consentite, ivi comprese quelle relative al riconoscimento integrale delle spese mediche nonché di assistenza ai minori o ai soggetti non autosufficienti.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla data di scadenza della delega, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.